Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

Comune di Lajatico Portale istituzionale dell'ente

NEWS

DATA DEI SALDI DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2022

Con Delibera di Giunta n. 1189 del 15.11.2021 (qui il testo) la Regione Toscana ha individuato la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione (Saldi) per l'anno 2022, come di seguito specificato:

5 gennaio 2022 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale,

- 2 luglio 2022 (primo sabato del mese di luglio) la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva.

La durata delle vendite di fine stagione è stabilita in sessanta giorni dalla data di inizio.

Ai sensi dell'art. 109 comma 2 della L.R. 62/2018, è vietato effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti l’inizio delle suddette vendite.

 

MACELLAZIONE PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI - STAGIONE 2021/2022

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha emesso il provvedimento (qui il testo) che disciplina, per il periodo 01 novembre 2021 - 28 febbraio 2022, la Macellazione per il consumo privato delle carni e macellazione domiciliare dei suini e degli ovicaprini (anche bovini per isole dell'arcipelago Toscano) per uso familiare.

Con successiva nota (qui il testo) sono stati stabiliti gli orari delle prenotazioni e delle visite.

Con ulteriore nota (qui il testo) è stata rettificata la sede delle visite sanitarie per la Zona Valdera.

 

COVID 19 - DECRETO LEGGE N. 139 DEL 08.10.2021 CON NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Con Decreto Legge n. 139 del 08.10.2021 (qui il testo) sono state introdotte disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021.

Teatri, cinema, concerti

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Musei

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Sport

Pubblico a eventi e competizioni sportive: La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

 

Per maggiori chiarimenti ed approfondimenti è possibile consultare:

- Sezione delle FAQ aggiornate dal Governo  (qui il link)

 

ACCREDITAMENTO OPERATORI INDIVIDUALI (ASSISTENTI FAMILIARI)

Ai sensi della L.R.T. 82/2009, e come previsto dal progetto regionale Pronto Badante di cui alla D.G.R.T. 125/2001, le assistenti familiari che vogliono presentare richiesta di accreditamento devono inoltrare apposita pratica al SUAP del Comune di residenza tramite il portale telematico regionale STAR. 

Al fine di ottenere l'accreditamento, occorre possedere uno dei seguenti requisiti:

- essere attualmente in possesso di un rapporto di lavoro in campo assistenziale comprovato dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS),

- aver maturato un'esperienza professionale in campo assistenziale di almeno 3 (tre) mesi, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS),

- essere in possesso di un attestato di formazione in campo assistenziale.

Per poter effettuare la presentazione telematica dell'istanza occorre inoltre essere in possesso della Firma Digitale: a tal proposito il Patronato ACLI è stato individuato quale soggetto tenuto a fornire supporto per la presentazione della pratica.

 

STUDI MEDICI PROFESSIONALI E STRUTTURE SANITARIE: OBBLIGO DI ADEGUAMENTO PROROGATO DAL 30/09/2021 AL 02/11/2021

 

All'interno del portale del SUAP Toscana è possibile trovare alcune istruzioni per la presentazione tramite STAR delle pratiche (clicca qui)  

 

Aggiornamento: il termine per effettuare gli adempimenti riportati sotto è stato prorogato dalla Regione Toscana al 02 novembre 2021

 

A seguito delle modifiche, introdotte dal DPGR 90/R del 16 settembre 2020 al Regolamento 79/R del 17 novembre 2016, entro il 30 settembre 2021 le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali devono adeguare i propri requisiti di autorizzazione all’esercizio e quelli aziendali dell’accreditamento.


Di seguito sono riportate le indicazioni principali:  

1) Gli studi in possesso di Dichiarazione Inizio Attività (DIA) o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e le strutture sanitarie in possesso di autorizzazione, dovranno presentare il modello relativo all’adeguamento ai nuovi requisiti (modello 8) al Comune presso cui ha sede lo studio o la struttura, tramite il portale telematico STAR, a cui si accede da questo sito.

Per poter compilare il modello 8 è necessario autenticarsi sul portale STAR e selezionare il  Comune in cui ha sede lo studio o la struttura e seguire i passaggi fino alla conclusione della procedura.

Una volta individuata la categoria regionale di riferimento (dello studio medico o dello studio odontoiatrico), clicare su "Adempimenti tecnici e amministrativi" e selezionare, tra le opzioni proposte, il modello 8

E proseguire con il caricamento come da indicazioni del sistema.

Per l’adeguamento ai nuovi requisiti non sono previsti oneri da pagare.

Le Strutture sanitarie e gli Studi che al momento dell’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento utilizzavano componenti autologhi per uso non trasfusionale (EuNT) dovranno allegare anche la relativa lista di autovalutazione: 

  • lista B per le strutture
  • lista STUS per gli studi soggetti a SCIA
  • lista STUA per gli studi soggetti ad autorizzazione

Le Strutture sanitarie che al momento dell’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento erogavano prestazioni di radiologia interventistica o di medicina iperbarica dovranno allegare anche le relative liste di autovalutazione:

  • radiologia interventistica (liste B1.2, B1.7, C4) in base al setting di erogazione
  • medicina iperbarica (lista B1.15)

 

2) Gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica (ex attività libera), sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) semplificata.
Questi Studi dovranno presentare la SCIA al Comune presso cui ha sede lo studio o la struttura, tramite il portale telematico STAR, a cui si accede da questo sito. 
Gli oneri previsti per la presentazione della Scia

Su STAR, la categoria di riferimento è la 86.21.01R > AVVIO  e il sistema aggancia automaticamente la

3) Gli Studi associati e le società tra professionisti di altre professioni sanitarie, dovranno presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nel caso non intendano richiedere l'accreditamento istituzionale, mentre dovranno presentare domanda di autorizzazione per studio autorizzato nel caso intendano richiederlo.


La SCIA o la richiesta di autorizzazione per studio autorizzato, devono essere presentati al Comune presso cui ha sede lo studio o la società, tramite portale telematico STAR, a cui si accede da questo sito.
Gli oneri previsti per la presentazione della SCIA ammontano a euro 300, mentre per la richiesta di autorizzazione per studio autorizzato ammontano a euro 400.

Su star, la categoria di riferimento è 86.22.10R - STP e Studi associati di altre professioni sanitarie.

Accreditamento isituzionale

Per quanto riguarda l’accreditamento istituzionale il Regolamento ha introdotto il raggiungimento della minima percentuale del 70 per cento anche per i requisiti aziendali contenuti nell’Allegato D. 

Le strutture sanitarie accreditate dovranno trasmettere la lista di autovalutazione dei requisiti aziendali contenuti nell'Allegato D, accompagnata da una nota di trasmissione contenente i dati della struttura e la percentuale raggiunta.
La nota e la lista dovranno essere trasmesse tramite pec all’indirizzo  regionetoscana@postacert.toscana.it con in oggetto: “L.R. 51/09 – adeguamento requisiti accreditamento istituzionale”.
Per l’adeguamento ai nuovi requisiti non sono previsti oneri da pagare.

Precisazioni:

Il medico di medicina generale (medico di famiglia) non rientra nella scia semplificata di cui  all'endoprocedimento star RT_63.20 - Avvio - SCIA semplificata, ma rimane ancora attività libera come art. 12 del regolamento 79/r. Rientra nella SCIA semplificata qualora volesse fare attività di specialistica oltre a quella del medico di medicina generale.

 

COVID 19 - DECRETO LEGGE N. 105 DEL 23.07.2021 CON NUOVE MISURE RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 (qui il testo) che introduce nuove misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il suddetto Decreto, tra le altre cose:

- è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale;

- sono stati definiti i nuovi criteri per l'assegnazione dei "colori" alle Regioni;

- è stato disciplinato l'utilizzo della Certificazione Verde Covid-19 ("Green Pass"): a partire dall’6 agosto tale documento sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso,
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre,
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso,
  • Sagre e fiere, convegni e congressi,
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento,
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
  • Concorsi pubblici.

- sono state previste nuove Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

  • In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 
  • In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. 
  • In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Per maggiori chiarimenti ed approfondimenti è possibile consultare:

- Sezione delle FAQ aggiornate dal Governo  (qui il link)

 

COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

In riferimento all'avviso del 30.12.2020 ad oggetto "Comunicazione di Avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020”, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, come convertito dalla Legge 77/2020, e relativo ai posteggi del Mercato Settimanale di Lajatico e del Mercato Settimanale di Peccioli, il quale prevedeva quale  termine di conclusione del procedimento il 30 giugno 2021;

Visto l'art.26 bis della legge n.69/2021 di conversione del decreto-legge n.41 del 2021 che dispone la proroga della validità delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2021);

Si comunica che, salvo ulteriori disposizioni normative, il termine di conclusione del procedimento in oggetto è prorogato fino al 29 ottobre 2021 e che, pertanto, i suddetti titoli da rinnovare rimangono validi fino a detta data.

 

COVID 19 - REGOLE PER LA ZONA BIANCA

Con Ordinanza del Ministero della Salute del 18.06.2021 la Regione Toscana  (qui il testo) la Regione Toscana è stata inserita nella c.d. "zona bianca". 

Di seguito le regole da seguire per la Zona Bianca 

Spostamenti: Non ci sono limiti agli spostamenti all'interno della zona bianca e tra zona bianca e gialla. Non c'è coprifuoco.

Obblighi su mascherine e distanziamento: Resta l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e al chiuso negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Restano inoltre in vigore il divieto di assembramento e l'obbligo della costante igienizzazione delle mani.

Attività economiche: Tutte le attività economiche, commerciali, produttive e imprenditoriali sono consentite nel rispetto delle relative linee guida antiCovid nazionali che prevedono specifici protocolli mirati.

Fanno eccezione le discoteche e le sale da ballo per le quali sono in corso prove con partecipanti dotati di green pass, per stabilire in seguito le regole della riapertura in sicurezza.

Sagre e fiere locali: Sono consentite sagre, fiere locali ed eventi similari nel rispetto delle line guida antiCovid.

Cerimonie: Per quanto riguarda cerimonie civili o religiose un comunicato stampa congiunto del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni ha specificato che anche in zona bianca sarà necessaria la certificazione verde per la partecipazione ai ricevimenti.

In allegato le Linee Guida (qui il testo) per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate il 28 maggio

Per maggiori chiarimenti ed approfondimenti è possibile consultare:

- Sezione delle FAQ aggiornate dal Governo  (qui il link)

- Schema predisposto da ANCI (qui lo schema)

 

NUOVI RISTORI REGIONALI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

La Regione Toscana ha previsto nuovi ristori per il mondo del turismo dedicati alle strutture ricettive.

L'intervento è finalizzato a sostenere le strutture turistico ricettive, di tipo alberghiero o extra-alberghiero professionale, costituite nella forma di micro, piccole e medie imprese, nonché professionisti, che per effetto dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una paralisi pressoché totale della propria attività, attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad integrazione del calo di fatturato registrato.

L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto, ad integrazione del calo di fatturato.

La domanda per il contributo può essere presentata esclusivamente online fino alle 17.00 del 2 luglio 2021.

E' possibile consultare il Bando sul sito di Sviluppo Toscana (qui il link) e alcune FAQ (qui il testo)

 

DATA DEI SALDI DI FINE STAGIONE ESTIVA PER L'ANNO 2021

Con Delibera di Giunta n. 606 del 31.05.2021 (qui il testo) la Regione Toscana ha individuato, per l'anno 2021, la data di inizio dei Saldi di fine stagione estiva nel 03 luglio 2021 (primo sabato di luglio) per una durata di sessanta giorni.

 

COVID 19 - DECRETO LEGGE N. 65 DEL 18.05.2021 CON NUOVE MISURE RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 65 del 18.05.2021 (qui il testo) che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali (vedi anche la relativa Nota ANCI):

Divieto di Spostamento: dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;

Esercizi di Somministrazione: dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;

Esercizi commerciali: dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;

Altre attività:

  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.
  • Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

In data 28 maggio sono state approvate anche le nuove Linee Guida (qui il testo) per la ripresa delle attività economiche e sociali

Per maggiori chiarimenti ed approfondimenti è possibile consultare la Sezione delle FAQ aggiornate dal Governo  (qui il link)

 

COVID 19 - NUOVE "LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECNOMICHE E SOCIALI" APPROVATE DALLA CONFERENZA REGIONI-PROVINCE AUTONOME

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 aprile, ha approvato le nuove "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (qui il testo).

Le linee guida riguardano i seguenti settori:

- ristorazione e cerimonie;

- attività turistiche e ricettive;

- cinema e spettacoli dal vivo;

- piscine termali e centri benessere;

- servizi alla persona (estetiste, parrucchieri, tatuatori);

- commercio;

- musei, archivi e biblioteche;

- parchi tematici e divertimento;

- circoli culturali e ricreativi;

- congressi e grandi eventi fieristici.

 

COVID 19 - ORDINANZA REGIONE TOSCANA N° 48 DEL 29 Aprile 2021 "1° MAGGIO"

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l'Ordinanza n.48 del 29.04.2021 (qui il testo) che dispone limitazioni per la grande distribuzione nella festività di sabato 1° Maggio, con l'obiettivo di ridurre il rischio di assembramenti, vista l’emergenza sanitaria ancora in corso.

Di seguito sommariamente quanto disposto dall'ordinanza:

  • chiusura dalle ore 13:00 del giorno di sabato 1° maggio 2021 (festa dei Lavoratori) di tutte le grandi strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati) anche organizzate in forma di centro commerciale.

Sono esclusi dall'obbigo di chiusura:

- farmacie, parafarmacie, rivendite di giornali, tabacchi, rivendite di piante e fiori, ovunque insediati

- gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d) ed e) della legge regionale Toscana 62/2018

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali bar, ristoranti e pub e le attività artigiane, quali pizzerie, rosticcerie, panifici, pasticcerie, negozi di pasta fresca, gelaterie e simili

Gli esercizi chiusi, possono,  nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, effettuare la sola consegna a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, previa esclusivamente prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale

 

COVID 19 - DECRETO LEGGE 22 Aprile 2021 n. 52 "RIAPERTURE"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 (qui il testo) che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Di seguito le principali previsioni relative alle attività produttive: 

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

In sintesi:

- Fino al 31 maggio, in zona gialla è consentita la somministrazione dalle 5.00 alle 22.00 solo per chi ha i tavoli all'aperto (anche all'aperto non è consentito il consumo in piedi),

- Il permanere nel locale dipende dal tempo che occorre per il rientro alla propria abitazione (che deve avvenire entro le 22.00),

- Non è consentito consumare al bancone interno: all'interno del locale è consentita soltanto la vendita di cibo e bevande da asporto,

- Il servizio al banco è consentito solo se si hanno i tavoli all'aperto dove poi consumare: è possibile servire la bevanda o l'alimento al banco e poi il cliente potrà andare a consumarlo al tavolo all'aperto. In mancanza di tavoli disponibili, i prodotti non possono essere consumati e possono essere serviti solo per l'asporto. E' quindi possibile servire al banco fino alle 22.00 solo se ci sono tavoli disponibili all'aperto dove il cliente andrà a sedersi, altrimenti asporto,

- L'asporto è consentito fino alle 22.00 per gli esercizi di ristorazione e fino alle 18.00 per i bar senza cucina,

- Per la consumazione al tavolo è possibile utilizzare tazzine e bicchieri tradizionali, mentre per l'asporto solo plastica o carta,

- Ai tavoli possono sedersi max 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi. Deve essere rispettata la distanza di 1 m. tra i clienti (tranne che per i conviventi).

- Dal 1° giugno sarà consentita la consumazione al tavolo anche al chiuso dalle ore 5.00 alle ore 18.00.

- Per altri chiarimenti si rimanda all'allegato

- Dal punto di vista igienico-sanitario, nulla osta all'utilizzo di aree esterne, a patto che sia garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie, con particolare riferimento al Regolamento CE 852/2004. In particolare, l'Operatore del Settore Alimentare è tenuto ad integrare il proprio piano di autocontrollo con la descrizione delle misure di prevenzione attuate al fine di minimizzare il rischio di eventuali contaminazioni ambientali, aeree e/o telluriche, degli alimenti. Inoltre, l'ampliamento degli spazi di somministrazione non potrà comportare modifiche alla tipologia produttiva normalmente autorizzata, e dovrà essere necessariamente compatibile con le potenzialità produttive della propria struttura e con le attrezzature, con particolare riguardo alla dimensione del locale cucina e delle misure gestionali che potranno essere messe in atto: tali valutazioni dovranno essere chiaramente espresse e riportate nel piano di autocontrollo. Per quanto riguarda gli adempimenti di competenza sanitaria, non deve essere presentata dall'Operatore alcuna integrazione alla SCIA.

 

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni.

In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere.

Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.

E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

 

Per maggiori chiarimenti ed approfondimenti è possibile consultare:

- Sezione delle FAQ aggiornate dal Governo  (qui il link)

- Slides predisposte dal Governo (qui le slides)

- Slides predisposte da ANCI (qui le slides)

- Slides predisposte da ALI (qui le slides)

- Circolare Ministero del'Interno con chiarimenti (qui il link)

 

Bando per "Microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali"

Con Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 118 del 15/02/2021 sono stati individuati i Comuni colpiti dagli eventi meteorologi del Gennaio 2021, includendo anche il Comune di Peccioli. (Qui il testo della Delibera, l'Allegato A e l'Allegato B)

Pertanto, le imprese con sede nel Comune di Peccioli che hanno subito danni  dall'evento calamitoso possono beneficiare del finanziamento previsto dal Bando “Microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali” approvato con decreto dirigenziale n. 15778 del 27/10/2017.


Il bando e tutti i documenti informativi sono disponibili sul sito del gestore www.toscanhttps://toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


E’ inoltre possibile rivolgersi agli sportelli territoriali del soggetto gestore dell’intervento elencati al seguente link: https://toscanamuove.it/Home/ChiSiamo

 

COVID 19 - DECRETO LEGGE 1 APRILE 2021 N. 44

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 (qui il testo) contenente le disposizioni applicabili dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici .

L’Italia resta arancione o rossa come ora, ed eventuali allentamenti alle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall’avanzamento della campagna vaccinale.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del  Dpcm del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal DL del 13 marzo 2021 n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare:

- la sezione delle FAQ aggiornate dal Governo  (qui il link)

- Slides predisposte da ANCI (qui le slides)

- Slides predisposte da ALI (qui le slides)

 

DECRETO “SOSTEGNI” Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 

E' stato approvato il Decreto Legge denominato "DECRETO SOSTEGNI" che, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, interviene nei seguenti 5 ambiti principali:

1) Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

  • un Fondo per il turismo invernale;
  • l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

2) Lavoro e contrasto alla povertà

  •  proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
  •  proroga della Cassa integrazione guadagni
  • rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
  • indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
  • rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;
  • rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
  • incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
  • proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

3) Salute e sicurezza

  • ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
  • la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
  • il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
  • un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
  • la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

4) Enti territoriali

Sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

5) Interventi settoriali

  • sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
  • rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
  • sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
  • fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale;
  • un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
  • l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare:

- Slides predisposte dal Governo (qui le slides)

- Slides predisposte da ALI (qui le slides)

 

COVID 19 - DECRETO LEGGE DRAGHI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 (qui il testo) che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
Il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o indice di malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare:

- la sezione delle FAQ aggiornate dal Governo  (qui il link)

- Slides predisposte da ANCI (qui le slides)

- Slides predisposte da ALI (qui le slides)

 

COVID 19 - D.P.C.M. 02.03.2021

In allegato il testo del D.P.C.M. 02.03.2021  sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. 

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate in ambito di attività produttive.
 
ZONE BIANCHE:  Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI:  Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI:  In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA: Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Il Governo ha predisposto delle Domande Frequenti (FAQ) sulle disposizioni del Decreto.

 

ATTIVITA' DI MENSA  AZIENDALE PRESSO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Con nota del 19 febbraio 2021 (qui in allegato) la Prefettura di Pisa ha chiarito che è da ritenersi consentito lo svolgimento, all'interno di pubblici esercizi, dell'attività di Mensa Aziendale, ovvero della ristorazione in favore dei lavoratori di aziende con le quali tali esercizi instaurino (onde erogare il servizio di mensa) un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande: tale attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio. Al fine di favorire eventuali controlli degli organi accertatori, è opportuno che il ristoratore renda disponibile copia dei contratti con le aziende nonchè degli elenchi del personale beneficiario del servizio di mensa.

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO D’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31/12/2020

Ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, come convertito dalla Legge 77/2020, e a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 e nella Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 1548 del 09/12/2020, si informa che presso questo servizio S.U.A.P.  è stato avviato d’ufficio il procedimento di Rinnovo delle concessioni relative ai seguenti posteggi per il commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020:

-          posteggi del mercato settimanale di Lajatico,

-          posteggi del mercato settimanale di Peccioli.

La verifica, come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali, consisterà:

- nel controllo del mantenimento dei requisiti soggettivi (di onorabilità e, ove richiesti, professionali),

-  nel controllo dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva,

-  nella verifica della regolarità del DURC.

In caso di sussistenza dei suddetti requisiti la concessione sarà rinnovata fino al 31/12/2032; qualora emergessero irregolarità insanabili la concessione verrà revocata. 

Il termine della conclusione del procedimento è fissato nel 30 giugno 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e regionali in merito alla possibilità di regolarizzazione delle posizioni DURC e iscrizione CCIAA da parte delle aziende, e fatto altresì salvo il rispetto di ulteriori e sopraggiunti interventi normativi o chiarimenti ufficiali in riferimento ad un eventuale differimento del termine di conclusione del procedimento in oggetto.

Nelle more della conclusione del procedimento è consentito agli operatori economici di proseguire l’attività.

Questo sportello resta a disposizione per qualsiasi comunicazione al riguardo si rendesse necessaria.